Articolazione degli uffici
Ufficio Anagrafe-Stato Civile
Informazioni
Tipologia
Ufficio
Denominazione
Ufficio Anagrafe-Stato Civile
Competenze
Certificati Anagrafe - Stato Civile
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 della legge di stabilità 2012 (Legge 183/2011), che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000 (T.U. Documentazione amministrativa) dal 1’ gennaio 2012 agli Uffici Comunali è vietato rilasciare certificati da esibire al altre pubbliche amministrazioni, nonché ai gestori di pubblico servizio (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini.
Gli Uffici Comunali dello stato civile e di anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, per i quali è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e diritti di segreteria (attualmente euro 14,62 0,52 per ciascun documento).
Il nuovo testo dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000, stabilisce, altresì, che sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, sia apposta la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi".
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Il rilascio di certificazione di stato civile (nascita, matrimonio, morte) ad uso privato è gratuito per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo ex art. 7 della legge n. 405/90. Inoltre, permangono le esenzioni di cui alla tabella "B" del D.P.R. 642 DEL 26/10/1972, ovvero:
1) Certificati da produrre agli uffici giudiziari (non soggetti al DPR 445/2000): Adozione, divorzio, separazione, processo penale, ecc.;
2) Certificati da produrre a privati per i quali era, e continua ad essere, prevista l'esenzione dal bollo ai sensi della predetta tabella "B": Onlus, Associazioni sportive affiliate al Coni, datori di lavoro, certificati per borse di studio, certificati uso successione per notai o istituti di credito.
Per quanto concerne la durata della validità dei certificati si ricorda che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione (ad es. nascita, decesso) hanno validità illimitata, mentre le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, fatti salvi i casi in cui disposizioni di legge prevedano altra scadenza.
Si ricorda comunque che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc. (art. 2, D.P.R. 445).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l'autenticazione della firma.
I modelli per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere richiesti allo sportello dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile e/o scaricati direttamente dall'interessato alla sezione modulistica, raggiungibile direttamente dai seguenti link.
- Vai alla sezione "autocertificazione"
- Vai alla sezione "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio"
Le certificazioni ed i controlli della vericidità delle dichiarazioni sostitutive, presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 46 e 47 del dpr 445/2000 s.m.i., possono essere richieste, oltre che per posta ordinaria indirizzata al protocollo generale dell'Ente, Piazza Roma 93, cap 89050 San Roberto (RC), ai seguenti recapiti:
- fax 0965.753812
- mail: sanrobertoprotocollo@libero.it
- PEC: protocollo.sanroberto@asmepec.it
E' necessario che le amministrazioni richiedenti si identifichino correttamente (ente/gestore, sede territoriale, ufficio, generalità e ruolo dell'incaricato) e indichino un numero di fax o, preferibilmente, una casella di posta elettronica ordinaria o PEC per la risposta, in quanto non si trasmetteranno, ai sensi della normativa vigente, risposte tramite posta ordinaria.
Eventuali ritardi potranno essere segnalati agli stessi recapiti di cui sopra, all'attenzione del Segretario Generale, allegando copia della richiesta presentata e idonea documentazione comprovante la trasmissione/ricezione della stessa richiesta.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini.
Gli Uffici Comunali dello stato civile e di anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, per i quali è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e diritti di segreteria (attualmente euro 14,62 0,52 per ciascun documento).
Il nuovo testo dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000, stabilisce, altresì, che sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, sia apposta la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi".
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Il rilascio di certificazione di stato civile (nascita, matrimonio, morte) ad uso privato è gratuito per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo ex art. 7 della legge n. 405/90. Inoltre, permangono le esenzioni di cui alla tabella "B" del D.P.R. 642 DEL 26/10/1972, ovvero:
1) Certificati da produrre agli uffici giudiziari (non soggetti al DPR 445/2000): Adozione, divorzio, separazione, processo penale, ecc.;
2) Certificati da produrre a privati per i quali era, e continua ad essere, prevista l'esenzione dal bollo ai sensi della predetta tabella "B": Onlus, Associazioni sportive affiliate al Coni, datori di lavoro, certificati per borse di studio, certificati uso successione per notai o istituti di credito.
Per quanto concerne la durata della validità dei certificati si ricorda che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione (ad es. nascita, decesso) hanno validità illimitata, mentre le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, fatti salvi i casi in cui disposizioni di legge prevedano altra scadenza.
Si ricorda comunque che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc. (art. 2, D.P.R. 445).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l'autenticazione della firma.
I modelli per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere richiesti allo sportello dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile e/o scaricati direttamente dall'interessato alla sezione modulistica, raggiungibile direttamente dai seguenti link.
- Vai alla sezione "autocertificazione"
- Vai alla sezione "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio"
Verifica di autocertificazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni
Le certificazioni ed i controlli della vericidità delle dichiarazioni sostitutive, presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 46 e 47 del dpr 445/2000 s.m.i., possono essere richieste, oltre che per posta ordinaria indirizzata al protocollo generale dell'Ente, Piazza Roma 93, cap 89050 San Roberto (RC), ai seguenti recapiti:
- fax 0965.753812
- mail: sanrobertoprotocollo@libero.it
- PEC: protocollo.sanroberto@asmepec.it
E' necessario che le amministrazioni richiedenti si identifichino correttamente (ente/gestore, sede territoriale, ufficio, generalità e ruolo dell'incaricato) e indichino un numero di fax o, preferibilmente, una casella di posta elettronica ordinaria o PEC per la risposta, in quanto non si trasmetteranno, ai sensi della normativa vigente, risposte tramite posta ordinaria.
Eventuali ritardi potranno essere segnalati agli stessi recapiti di cui sopra, all'attenzione del Segretario Generale, allegando copia della richiesta presentata e idonea documentazione comprovante la trasmissione/ricezione della stessa richiesta.
Telefono
0965.753725
Fax
0965.753812
Email
sanroberto.anagrafe@libero.it
Pec
anagrafe.sanroberto@asmepec.it
Responsabile
Antonia Arilotta
Tel: 0965.753725 / Fax: 0965.753812
anagrafe.sanroberto@asmepec.it / sanroberto.anagrafe@libero.it